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venerdì 2 novembre 2012

IL DOVERE DI PAGARE LE TASSE GIUSTE


 
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“Il cristiano non deve sempre tirarsi indietro, far la parte del moderato, del perennemente condannato alla perplessità, all’astensione e all’impotenza, lasciando così praticamente le fila del movimento della storia  in mano a coloro che sono meno dotati di scrupoli; il cristiano, quindi, non deve rifiutare di usare la forza giusta, quando  sia necessario in modo assoluto” (R. Pizzorni).
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Introduzione/attualità

●In questi ultimi mesi si parla molto del dovere di pagare le tasse, del danno grave che arrecano alla Società gli evasori fiscali. Tuttavia si omette di ricordare che vi sono tasse giuste, che vanno pagate sotto pena di peccato mortale e di reato penale, tasse ingiuste, che si possono evadere senza peccato e senza reato e addirittura tasse intrinsecamente e direttamente perverse, ossia direttamente contrarie alla  legge divina, che debbono essere non pagate anche col rischio della propria vita. In quest’articolo cercherò di esporre un sunto della dottrina cattolica tradizionale a riguardo.

La dottrina cattolica

●Se lo Stato esige dall’individuo un sacrificio non necessario al bene comune, come quando impone ai sudditi imposte troppo onerose (se per esempio le imposte dirette superino il 20% ed arrivassero al 50% di ciò che il capofamiglia guadagna)  e che non giovano al bene pubblico, esse non obbligano in coscienza. 

●I moralisti  in genere insegnano che l’imposta giusta non deve superare circa il 10 % -20 % del salario: “Bisogna riconoscere che in pratica gli Stati abusano del loro diritto di imporre  i tributi, elevandoli a dismisura, senza un’adeguata ragione di bene comune, per cui facilmente i cittadini si convincono della poca giustizia dei tributi [...]. Per questo  oggi i teologi parlano di rieducazione dello Stato e dei cittadini alle proprie responsabilità [imporre imposte giuste, e dovere di pagare le imposte giuste, nda]...” (Enciclopedia Cattolica, vol. XII, col. 512, Città del Vaticano, 1954). 

●È chiaro che non solo i cittadini hanno l’obbligo  di pagare le tasse, ma soprattutto lo Stato  deve essere rieducato ad imporre tasse giuste quanto alla materia (non oltre il 20%) e quanto al fine (per il bene comune della Nazione); esso deve trattare i contribuenti come cittadini e non come schiavi, se non vuole diventare tirannide (cfr. S. Th., II-II, q. 64, a.1, ad 5um). Ora si costata che soprattutto oggi le tasse sono ingiuste sia quanto alla materia (esse superano di gran lunga il limite del 20%) sia quanto al fine (non mi riferisco solo agli episodi di ruberie da parte dei governanti, ma soprattutto al fatto che oggi le Patrie non esistono più e si tende alla globalizzazione e alla costruzione del Nuovo Ordine Mondiale, che è il nemico delle Patrie e del bene comune dei cittadini). Il governo di tecnici, sotto apparenza di bene, sta instaurando una cleptocrazia e uno stato di polizia ove il benessere comune della Società civile e le vere libertà della persona sono quasi totalmente inesistenti. Se già da qualche decennio la situazione degli Stati è iniziata a degenerare, oramai si può parlare di vera e propria tirannia. Cerchiamo di vedere qual è la giusta attitudine da adottare in questo stato di cose.

Resistenza alle leggi ingiuste

●Una legge può essere ingiusta in due maniere:
a) se prescrive una cosa direttamente contraria al diritto divino (es. aborto, divorzio, matrimoni omosessuali ed eutanasia …).
b) Se si oppone al diritto umano (imposte troppo onerose, che sorpassano il  10-20% di quanto guadagna il capo famiglia). Le tasse ingiuste (contrarie al diritto umano) se sono utilizzate dallo Stato anche per un fine cattivo (per la pratica degli aborti) diventano indirettamente contrarie al diritto divino.
In tutti i casi tali prescrizioni “non hanno alcuna forza di legge, perché sono in disaccordo - scrive Leone XIII - con i princìpi della retta ragione e gli interessi del bene pubblico” ([1]) e quindi non obbligano in coscienza. Per quanto riguarda le tasse ingiuste è lecito perciò praticare la ‘compensatio occulta’, ossia possono essere evase, e, se vengono impiegate direttamente per un fine contrario alla legge divina, debbono essere evase (per esempio se arrivasse al cittadino una cartella delle imposte con specificata richiesta di un importo per la pratica degli aborti, bisogna fare l’obiezione di coscienza anche a costo di grave incomodo, pure sotto pena di morte). Se invece le tasse sono impiegate soltanto indirettamente per un fine contrario alla legge naturale e divina (se arriva la richiesta delle tasse con cui lo Stato finanzia anche gli aborti, senza che ciò sia specificato e venga richiesta una somma per questo fine intrinsecamente malvagio) possono essere evase a condizione che non obblighino con grave incomodo (persecuzione, carcere, uccisione).

●Si può obiettare: chi ha il diritto di giudicare se una legge è nociva? La risposta è semplice: ogni coscienza retta è normalmente in grado di discernere;  nei casi difficili bisogna farsi illuminare da uomini prudenti e competenti, possibilmente ecclesiastici. In breve, la tradizione scolastica, quasi unanimemente, riconosce che la Nazione ha il diritto di resistenza, che può giungere, come extrema ratio, sino alla rivolta e alla deposizione del tiranno.

Liceità della resistenza alla legge ingiusta

●Il Padre gesuita Andrea Oddone  ha scritto nel 1944-45 che la resistenza passiva è sempre lecita nei riguardi di una legge ingiusta. La resistenza attiva legale, in casi in cui la religione è messa in pericolo, è lecita, anzi occorre ²deplorare  - come insegna Leone XIII nell’Enciclica Sapientiae christianae del 1890 - l’attitudine di coloro che rifiutano di resistere per non irritare gli avversari”. La resistenza attiva armata è legittima:
a)  se la tirannia è costante;
b)  se è manifesta o giudicata tale dalla “sanior pars” della società;
c)   se le probabilità di successo sono numerose;
d)  se la situazione successiva non si prevede peggiore dell’anteriore ([2]).

●Ai nostri giorni il Padre domenicano Reginaldo Pizzorni  insegna che l’obbligazione appartiene all’essenza della legge, perché sarebbe inconcepibile una legge non obbligante; però si pone una domanda: “Siamo sempre tenuti a ubbidire alla legge umana?; oppure: è lecita la resistenza alla legge ingiusta?, è ‘un sacro dovere’ la resistenza all’oppressione?” ([3]).

●Per i Padri e i Dottori della Chiesa la risposta è unanime. S. Agostino dice: “legge ingiusta, legge nulla” ([4]) ; essa non è più legge sed corruptio legis. Parimenti “un’autorità che non s’ispirasse alla giustizia  sarebbe tirannide e la sua legge non avrebbe più un valore intrinseco di giuridicità, ma sarebbe solo una perversione della legge, più che una legge sarebbe un’iniquità, per cui non ha più natura di legge, ma di in-giustizia. Quindi [...] non è assolutamente vincolante, perché nulla che è contro la ragione è permesso” ([5]). In questi casi non solo è lecito non ubbidire, “ma sarà moralmente legittima anche la resistenza, benché i limiti della stessa siano segnati dalla conservazione del bene comune, che deve prevalere sul bene individuale [...]. Pertanto anche delle leggi ingiuste, a meno che  non si tratti di leggi contrarie direttamente al bonum divinum, nel qual caso in nessun modo si possono osservare (S.Th., I-II, q. 96, a. 4), possono obbligare per [...] salvare l’ordine e la tranquillità dello Stato. [...]. Non bisogna tuttavia temere tra i sudditi solo lo spirito di ribellione, ma anche quello del servilismo” ([6]).

●Per quali motivi, prosegue padre Pizzorni, “la legge è propriamente ingiusta? Per due motivi:
1°) Perché in contrasto col bene umano:
a) sia per il fine, come quando chi comanda impone al suddito leggi onerose (come le tasse sproporzionate), non per il bene comune, ma piuttosto per la sua cupidigia (l’arricchimento dei politicanti);
b) sia per l’autorità, come quando uno emana una legge  superiore ai propri poteri [per esempio lo Stato che voglia legiferare in spiritualibus] ; [...]. Perciò codeste leggi non obbligano in coscienza; a meno che non si tratti di evitare scandali o turbamenti [...].
2°) Perché contrarie al bene divino: come le leggi che portano direttamente all’idolatria [...]. E tali leggi in nessun modo si possono osservare; poiché sta scritto: ‘Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini’ (Atti, V,  29)” ([7]).

●Nel resistere alla legge ingiusta occorre distinguere la resistenza passiva da quella attiva.
La resistenza passiva consiste nella non esecuzione della legge ingiusta, fino a che non vi si è costretti con la forza; ma nel caso in cui la legge ingiusta comandi qualcosa di peccaminoso, “un atto intrinsecamente cattivo in sé, la resistenza non solo è permessa, ma è sempre obbligatoria; non si possono eseguire ordini criminali” ([8]).
La resistenza attiva, a sua volta, si suddivide in :
a) Resistenza attiva non violenta: consiste in un’opposizione positiva alla legge ingiusta, compiuta sul terreno delle leggi o con mezzi legali, per es. pubbliche riunioni, proteste, petizioni, ricorso ai tribunali. “Occorre non rifugiarsi nell’indifferenza e nell’inerzia di coloro che non sanno o non vogliono organizzarsi e lottare per una causa nobile e giusta, per timore e viltà di affrontare i sacrifici e i maggiori doveri che questa lotta porta con sé [...]. ‘A chi cadrebbe in animo di tacciare i cristiani dei primi secoli di nemici dell’Impero Romano, solo perché non si curvavano dinanzi alle prescrizioni idolatriche, ma si sforzavano di ottenerne l’abolizione?’ (Leone XIII, Lettera ‘Notre Consolation’ ai cardinali francesi , 3 maggio 1892)” ([9]) . 
b) Resistenza attiva violenta o a mano armata: “Quando la legge ingiusta cerca di imporsi con la violenza e con la forza, è lecito ai cittadini organizzarsi e armarsi, opporre la forza alla forza” ([10]). Padre Pizzorni continua: “il diritto di resistenza è generalmente ammesso, e, da S. Tommaso in poi, salvo rare eccezioni, è stato ammesso anche da tutti i teologi come ultima ratio, come ultimo ed estremo rimedio, quando tutti gli altri mezzi previsti non sono possibili o si sono dimostrati insufficienti” ([11]).

●Tuttavia, occorre specificare che secondo l’Angelico le condizioni richieste per la liceità della resistenza attiva, violenta o a mano armata sono quattro:
1°) la tirannide deve essere costante e abituale, tale da rendersi intollerabile, e ciò vale sia per il tiranno di usurpazione che per quello di governo (De regimine principum I, 7).
2°) La gravità della situazione deve essere manifesta, non solo a una qualsiasi persona privata, ma alla sanior pars populi.
Qualora non vi sia un superiore del re, come l’Imperatore o il Papa che deponeva i tiranni, secondo S. Tommaso è la vox populi o la multitudo, ossia la comunità, che debbono farsi sentire, guidate dal consiglio degli homines virtuosi. Così “quelle persone non agirebbero più come persone private, ma come persone autorizzate dal popolo, la qual cosa è richiesta perché il punire è un atto di giurisdizione che richiede un superiore” ([12]).
3°) Ci deve essere una fondata speranza di riuscita: altrimenti non vi sarebbe ragion sufficiente di insorgere, per il pericolo di inasprire la tirannide. La resistenza armata deve perciò essere ben organizzata, ben concordata e ben condotta.
4°) La caduta del tiranno non deve creare una situazione peggiore di quella in cui si stava prima.

●“Il cristiano non deve sempre tirarsi indietro, far la parte del moderato, del perennemente condannato alla perplessità, all’astensione e all’impotenza, lasciando così praticamente le fila del movimento della storia  in mano a coloro che sono meno dotati di scrupoli; il cristiano, quindi, non deve rifiutare di usare la forza giusta, quando  sia necessario in modo assoluto” ([13]).

La tirannide

Secondo S. Tommaso l’essenza della tirannide si esprime nei comandi rivolti dall’Autorità ai sudditi non in quanto soggetti della società bensì come schiavi (S. Th. , II-II, q. 64, a.1, ad 5um). I commentatori dell’Angelico, ad esempio il Gaetano ([14]) e Suarez ([15]), distinguono tra tiranno d’usurpazione  e  tiranno di governo.
1°) Il  Tiranno d’usurpazione è l’ingiusto aggressore di un potere legittimo. All’inizio del suo operare, egli è senza titolo legittimo, ma dopo un certo tempo può giungere ad imporsi e la Nazione può accettarlo come suo capo legittimo.
2°) Il Tiranno di governo è un sovrano legittimo, regolarmente investito del potere. Ma egli abusa dell’autorità, non governando per il bene comune dei sudditi, bensì per il proprio.

Tirannia e legittimità

Nessuna società potrebbe sussistere senza un capo che comanda e dirige i sudditi verso il bene comune. Dio ha voluto la società, avendo creato l’uomo animale sociale, e perciò necessariamente ha voluto l’autorità, che procede da Dio. L’autorità, la cui missione è la salus populi suprema lex , ha, però, dei limiti. Il ruolo del potere e la sua ragion d’essere è di spingere ognuno verso il bene comune. “Se l’autorità fallisce questa missione perde non soltanto il diritto di comandare, ma la ragion d’essere” ([16]). 

Perdita della legittimità

 ●La Scolastica riteneva che l’abuso di potere fosse il caso principale di realizzazione di una tirannia: “Gli scolastici, da S. Tommaso a Suarez, non esitano a dire che la Nazione  ha il diritto di destituire, di deporre, di cacciare il tiranno, poiché ha perso il diritto di regnare ed è diventato illegittimo. Ma bisogna che l’abuso sia grave, permanente e universale [...]. Secondo gli scolastici, il potere del principe decaduto ritorna al popolo o alla Nazione che glielo  aveva affidato” ([17]).


La resistenza al tiranno

Nell’XI secolo, Manegold da Lautenbach ([18]) equiparava il principe-tiranno “ad un guardiano di porci; se il pastore, invece di far pascere i porci, li ruba, li uccide o li smarrisce, è giusto rifiutargli  di pagargli il salario e scacciarlo ignominiosamente” ([19]). «In Manegoldo - scrive Padre Carlo Giacon - vi è tutta una teoria logicamente connessa [...] è legittima l’autorità che governa secondo la legge di Dio [...] e siccome il potere è nel re  perché datogli immediatamente dal popolo [e mediatamente da Dio, nda] [...] per cui il popolo è obbligato ad ubbidire e i re a ben governare [...] se il re va contro la legge naturale e divina... da sé rinuncia al diritto di governare [...] giudicato come un pubblico nemico, è legittima la resistenza e la difesa contro di lui» ([20]). S. Tommaso nel De regimine principum  insegna che, “se appartiene di diritto alla moltitudine di darsi  un capo, essa può, senza ingiustizia, condannare il principe a disparire, o può mettere freno al suo potere se ne usa tirannicamente...” ([21]). Tuttavia per l’Angelico, «anche se alcuni insegnano essere lecita l’uccisione del tiranno per mano di un qualsiasi privato [...], è pericolosissimo permettere l’uccisione privata del tiranno, perché i malvagi si riterrebbero autorizzati a uccidere i re non tiranni, severi difensori della giustizia [...] contro i tiranni eccesivi e insopportabili  si può agire solo in virtù di una pubblica autorità» ([22]). La stessa dottrina è insegnata da Bañez ([23]) Billuart ([24]) Bellarmino ([25]) Suarez ([26]). La tradizione scolastica è quasi unanime nel riconoscere il diritto di resistenza, che - in casi estremi - può giungere alla rivolta armata. Juan De Mariana opina che il tirannicidio sia lecito anche privata auctoritate, perché non è da condannarsi colui che, eseguendo la comune volontà, procura di sopprimere il tiranno ([27]). Tuttavia, per il Mariana, non significa che a ciò basti l’iniziativa semplicemente privata, occorre prima una condanna pubblica del tiranno e solo poi, come extrema ratio, l’esecuzione può essere privata, quando non si possa raggiungere l’autorità superiore; allora, fondandosi sulla condanna pubblica, senza un mandato esplicito del potere pubblico e solo con mandato interpretativo e presunto, si esegue il tirannicidio ([28]). Il cardinal Tommaso Zigliara scrive: “i soggetti possiedono il diritto di resistere passivamente, vale a dire di non obbedire alle leggi tiranniche... di resistere alla violenza del potere esecutivo, respingendo la violenza colla violenza, e questa è la resistenza difensiva” (Summa  philosophica, tomo III, Lione, 1882, pagg. 266-267) ([29]) .

Conclusione/attualità

●Come si vede questi princìpi si confanno alla situazione presente. Tasse smodate, non utilizzate per il bene comune della Nazione, ma indirettamente utilizzate per scopi contrari al diritto naturale e divino. I  cittadini, specialmente la classe medio-bassa, vengono trattati più come schiavi che come uomini (il numero elevato di suicidi di persone che non arrivano più alla fine del mese perché oberate di tasse è impressionante). Ora in questo caso secondo S. Tommaso l’essenza della tirannide si esprime esattamente nei comandi rivolti dall’Autorità ai sudditi non in quanto soggetti della società bensì come schiavi (S. Th. , II-II, q. 64, a.1, ad 5um). Quindi ci si trova in uno stato di regime tirannico. Tuttavia se la dottrina cattolica ammette la reazione anche attiva a questo stato di cose in pratica occorre tenere ben presenti le condizioni esposte dagli Scolastici per non “mettere una pezza peggiore del buco” e cadere nel caos anarchico o nella guerra civile costante, che – data l’esasperazione dei cittadini tartassati – purtroppo stanno iniziando a prevalere in questi giorni, con episodi di violenza privata e spontanea, i quali pur se comprensibili, tuttavia, impediscono la reazione ben organizzata, ben concordata e ben condotta e favoriscono l’instaurazione di uno Stato di psico-polizia tributaria.

●Di fronte ad un Leviatano così potente e quasi universale come è il potere mondialista odierno ci si sente quasi impotenti per reagire come si dovrebbe. Tuttavia ci resta un’arma che nessuno potrà mai strapparci: la preghiera che ottiene l’intervento della Onnipotenza divina infinitamente misericordiosa, ma anche infinitamente giusta e molto più esigente verso il potente che verso il debole.

d. CURZIO NITOGLIA
12 maggio 2012


[1]) Enciclica Sapientiae christianae, 10 gennaio 1890.  
[2])  A. ODDONE,  La resistenza alle leggi ingiuste secondo la dottrina cattolica” in Civiltà cattolica, n.° 95, 1944, pp. 329-336;  Ibid., n.° 96, 1945, pp. 81-89.
[3]) R. Pizzorni, Diritto naturale e diritto positivo, in S. Tommaso D’Aquino, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 1999, p. 348.
[4]) De libero arbitrio, I, 5; PL, XXXII, 1227.
[5]) R. Pizzorni, op. cit., p. 352.
[6]) Ibidem, pp. 353-354.
[7]) Cfr. S. Th., I-II, q. 96, a. 4. 
[8]) R. Pizzorni, op. cit., p. 358. 
[9]) Ibidem, p. 359.
[10]) Ibidem, p. 360. 
[11]) Ibidem, p. 361.
[12]) Ibidem, p. 365. 
[13]) Ibidem, p. 369.
[14]) In Summ. Th., II-II, q. 64, a. 1, ad 3um.
[15]) De virtutibus, disput. XIII, sect. VIII, Opera omnia, éd.  Vivès, t. XII, p. 759.
[16]) D. Th. C., vol. 29, col. 1952.
[17]) D. Th. C., vol. 29, col. 1962. 
[18]) Cfr. O. Capitani, Papato e Impero nei secoli XI e XII, in «Storia delle idee politiche economico e sociali», diretto da L. Firpo,  vol. 2°, tomo II, Il Medioevo, Torino, Utet, 1983; pp. 141-165.
[19]) Liber ad Gebehardum, cap. XXX.
[20]) C. Giacon, La seconda scolastica. I problemi giuridico-politici: Suarez, Bellarmino, Mariana, Milano, Bocca, 1950, vol. 3°, pp. 89-90.
[21]) De regimine principum, Lib. I, cap. 6.
[22]) C. Giacon, ibidem, p. 98.
[23]) In IIam-IIae, q. 64, a. 3, concl. 1, Opera, Salamanca, 1584-1612.
[24]) De jure et justitia, dissert. X, a.2, ad 3um, Liège, 1746-51.
[25]) De concil. auctorit., lib. II, cap. 19, Ingolstadt, 1586-1593.
[26]) Defensio fidei, lib. VI, cap. IV, §15, Colonia, 1614.
[27]) Cfr. De rege et de regis institutione, lib. I, cap. VI, p. 76, Toledo, 1599.
[28]) Cfr. C. Giacon, op. cit., pp. 271-272.
[29]) D. Th. C., vol. 29, col. 1670.

d. CURZIO NITOGLIA
12 maggio 2012

mercoledì 29 febbraio 2012

European Stability Mechanism



Dobbiamo assolutamente capire che cos'è l'ESM (European Stability Mechanism) come funzionerà, chi lo controllerà, che influenza avrà nel determinare la politica economica degli Stati europei, che garanzie democratiche avranno i cittadini europei rispetto al corretto utilizzo di questo nuovo strumento finanziario.

La BCE, come sappiamo, per vincoli di statuto non può finanziare il debito degli Stati Europei cioè non può esercitare il ruolo di prestatore di ultima istanza.

L'ESM non avrà questi vincoli: sarà finanziato dagli Stati e potrà acquistare i bond degli Stati (in difficoltà) dettando le sue condizioni.

Sarà, di fatto, un prestatore di ultima istanza ma senza il potere di battere moneta che rimane esclusivo appannaggio della BCE.

Noi Cittadini Europei abbiamo il diritto / dovere di conoscere e comprendere tutti i dettagli di questo nuovo importante strumento di governance finanziaria del territorio in cui viviamo per essere certi che questa governance sia svolta esclusivamente nei nostri interessi e non sia l'ennesimo giochetto fatto alle nostre spalle dai nuovi sovrani della finanza globalizzata.

Informiamoci e cerchiamo di capire, non facciamo i citrulli.

... 

Il Trattato che istituisce lo ESM si può scaricare da questo indirizzo:


e in Italiano:


http://www.european-council.europa.eu/media/582889/08-tesm2.it12.pdf


Riporto il testo degli articoli più significativi.


Notate, in particolare, l'Articolo 32 che descrive i privilegi e le (incredibili) immunità concesse a questo nuovo organismo finanziario !


Non mi pare si parta con il piede giusto per quanto riguarda la trasparenza e la tutela democratica.


ARTICOLO 3 Scopo
L'obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.

ARTICOLO 8 Stock di Capitale autorizzato
1. Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 700 000 milioni di EUR. Esso è suddiviso in sette milioni di quote, ciascuna del valore nominale pari a 100 000 EUR, sottoscrivibili in conformità al modello di contribuzione iniziale di cui all’articolo 11 e calcolato nell’allegato I.
2. Lo stock di capitale autorizzato è composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 000 milioni di EUR. Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni.
3. Le quote di capitale autorizzato non sono in alcun modo gravate da oneri, pegni ed ipoteche e non sono trasferibili, fatta eccezione per i trasferimenti conseguenti alla rimodulazione del modello di contribuzione di cui all’articolo 11 in misura necessaria a garantire che la ripartizione delle quote corrisponda al modello modificato.
4. I membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria quota di capitale autorizzato in conformità al modello di contribuzione di cui all’allegato I. Essi provvedono in tempo utile al versamento delle quote di capitale richiamato secondo le modalità stabilite nel presente trattato.



ARTICOLO 12 Principi 
1. Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite

ARTICOLO 32 Status giuridico, privilegi e immunità 
1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività.
2. Il MES è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica per:
a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;
b) stipulare contratti;
c) convenire in giudizio; e
d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.
3. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.
4. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.
5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.
6. I locali del MES sono inviolabili.
7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunità riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali di un membro del MES.
8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.
9. Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.



...

Perchè nessuno ci sta spiegando il significato e le implicazioni di questo nuovo trattato in televisione o sui media mainstream ? 

Perchè dobbiamo sempre faticare come dei pazzi per conoscere gli estremi di queste "manovre" che poi, alla fine, condizionano pesantemente la nostra vita quotidiana ?

...

Qui c'è il testo in italianohttp://www.european-council.europa.eu/media/582889/08-tesm2.it12.pdf

Seguono altri link utili per approfondire:








martedì 21 febbraio 2012

Quando il fisco diventa brutale







Guido VIGNANELLI

tratto da: Cristianità, 20 (1992) novembre, n. 211, p. 3-4.

[...] Senza avere la pretesa di valutare tecnicamente la situazione attuale, possiamo comunque ricordare i principi basilari della dottrina sociale della Chiesa, stranamente dimenticati dalla pastorale odierna, rispondendo ad alcune domande generali che possono aiutare il contribuente a trovare una soluzione concreta.


Può lo Stato tartassare i cittadini per assicurare l'assistenzialismo?

Dato che il fine delle pubbliche finanze sta nell'assicurare le condizioni economiche del bene comune, la quantità e la gravità delle imposte hanno la loro giustificazione solo nella misura in cui corrispondono equamente all'ampiezza e alla qualità dei servizi assicurati dallo Stato (3).

Nondimeno, anche ammettendo che il fisco aumenti le tasse solo per ampliare o migliorare i servizi sociali, si pone comunque un problema: fino a che punto lo Stato può accentrare e monopolizzare tali servizi, per poi chiedere ai cittadini un aumento della contribuzione? E' chiaro, infatti, che quanto più numerosi e complessi saranno i servizi accentrati dallo Stato, tanto più onerosi ne saranno i costi sociali, sotto forma appunto di tasse. Se l'autorità politica s'incarica di gestire non solo l'ordine pubblico e la pubblica amministrazione, ma anche scuola, sanità, previdenza sociale, poste, trasporti e addirittura attività industriali e agricole, ha poi diritto di chiedere ai cittadini tasse esose per mantenere questo carrozzone?

La risposta, ovviamente, è negativa. Infatti, secondo il principio basilare della dottrina sociale della Chiesa, chiamato principio di sussidiarietà (4), nessuna società superiore può pretendere di svolgere mansioni che possono efficacemente svolte da società inferiori. Lo Stato è la suprema, ma non è l'unica forma di organizzazione operante nella società civile; esistono le cosiddette società intermedie, sia esse private o semi-pubbliche o pubbliche, che vanno dalla famiglia all'associazione professionale al municipio. Queste società inferiori possono svolgere autonomamente, a livello sia locale che nazionale, molte funzioni oggi surrogate dallo Stato: basti pensare appunto a scuola, sanità, previdenza sociale, poste, trasporti, elettricità e forse persino ordine pubblico. Queste funzioni, se svolte dalle società intermedie, costano poco, risultano più efficienti, sono radicate sul territorio e sono quindi più controllabili da parte dei cittadini, arginando la corruzione amministrativa; se invece vengono accentrate dallo Stato, spesso costano troppo, risultano inefficienti, restano estranee agli interessi concreti dei cittadini e sono difficilmente controllabili, col risultato di favorire la corruzione.

Di conseguenza, lo Stato non ha alcun diritto di accentrare i servizi sociali, e men che meno può prenderne pretesto per imporre tasse esose ai contribuenti, ingannandoli col miraggio di render loro la vita facile mediante un sistema capillare di servizi sociali deresponsabilizzanti. «I cittadini non dovranno mai dimenticare che tutto quello che essi (o singolarmente o in forme associate) possono fare, non lo devono delegare alla comunità, al suo governo, ai suoi singoli organi. E ciò principalmente per due motivi: perché verrebbero espropriati di diritti e funzioni che naturalmente appartengono a loro, e perché pagherebbero la delega in alti costi economici e quindi in contributi fiscali» (5) Osserva un grande esperto: «gli Stati che continuamente dilatano l'area della propria attività, che accaparrano servizi che dicono pubblici, ma potrebbero essere privati, necessitano di un enorme gettito d'imposte per tenere in efficienza la propria vita dispendiosa e assorbente. Tale concezione, lungi dal rispondere all'ideale retto e cristiano dello Stato, si avvicina all'ideologia socialista, che sovverte i concetti di Stato e di nazione. L'ideale deve essere: Stato povero e nazione ricca; non il contrario. Oggi, invece, può forse dirsi che in tutti i Paesi del mondo i giusti limiti tributari vengono scavalcati dai governi, e ciò per effetto della concezione fondamentalmente erronea dello Stato, che implica come conseguenza enormi dispendi» (6).

Il centralismo amministrativo imposto dallo Stato moderno, infatti, è non solo fallimentare ma anche potente strumento di una filosofia politica errata e pericolosa. Pio XII condanna «l'estensione smisurata dell'attività statale, attività che, imposta troppo spesso da ideologie false o malsane, fa della politica finanziaria, e specialmente della politica fiscale, uno strumento al servizio di preoccupazioni di ordine completamente diverso». (7).

Difatti, se la vita sociale viene organizzata nella prospettiva assistenzialistica, in modo che i cittadini si sentano in diritto di ricevere tutto dallo Stato, è chiaro allora che questo Stato pretenderà di controllare, o addirittura di dirigere l'intera vita sociale, da quella economica a quella culturale e perfino religiosa. In questo modo, si pongono le premesse strutturali per un totalitarismo di marca socialista.

Il socialismo cerca di deresponsabilizzare i cittadini, per spingerli ad affidarsi totalmente all'assistenzialismo statale, che dovrà allora coprire tutto l'arco delle attività sociali e tutto l'arco della vita del cittadino: dalla culla alla tomba. E' chiaro che, una volta incaricato di fare tutto, lo Stato pretenderà di impossessarsi di tutto, compresi i beni dei cittadini. A questo si può arrivare in due modi: o col sistema dittatoriale prevalso in oriente, ossia abolendo il diritto stesso di proprietà, oppure col sistema "democratico" prevalso in occidente, ossia vanificando il diritto di proprietà mediante l'esproprio fiscale e l'oppressione burocratica. I casi della Russia e della Svezia sono stati due esempi storici, oggi però in crisi, di queste due vie assistenzialistiche al totalitarismo.


Purtroppo, le scelte politiche italiane di questi ultimi trent'anni, sotto la spinta dell'assistenzialismo centralistico realizzato dai vari governi di centrosinistra, hanno imprigionato la società civile nelle maglie di uno Stato che si è rivelato tanto accentratore e avido quanto inefficiente e spendaccione. Solo da poco si è cominciato a prospettare un decentramento amministrativo e quindi anche fiscale. Sembra però che anche questa prospettiva non rinunci alla pressione fiscale, ma si limiti ad indirizzarla a profitto delle autorità locali anziché dello Stato centrale: magra consolazione... Dovrebbe invece restare ben chiaro che «quello che si è detto dello Stato centralizzato, burocratico, fatte le debite proporzioni, vale anche per i governi locali, regionali e municipali. Anche questi non possono né debbono sovraccaricarsi di funzioni che possono essere più utilmente svolte da enti e da associazioni private o semi-pubbliche» (8).

Lo Stato può tassare a suo arbitrio?

Questa domanda potrà sembrare strana. Se lo Stato ha il diritto di chiedere soldi per assicurare i servizi, non avrà diritto imporre tutte le tasse che crederà opportune?

No. Anche lo Stato è sottomesso alla giustizia: appunto perché è suo dovere farla rispettare, non può violarla egli stesso, dando alla società un pessimo esempio di disonestà che costituisce un terribile incentivo all'emulazione. E' la giustizia, e precisamente la giustizia legale, a regolare i rapporti fra lo Stato e gli individui, e quindi anche i rapporti fiscali. Di conseguenza, lo Stato deve comportarsi ragionevolmente e onestamente anche in campo fiscale. Ma se il fisco è tenuto ad osservare la giustizia come e più dei suoi cittadini, allora esso non può pretendere di ricevere, o di trattenersi, quello che non gli spetta di diritto; altrimenti sarebbe come rubare, e nemmeno il fisco può farlo. Nel nostro caso, «al dovere dei cittadini di pagare le tasse, corrisponde, da parte dello Stato, il dovere di emanare una legislazione fiscale giusta ed equa» (9) che rispetti la dignità e il ruolo degli individui e delle società intermedie. La norma fondamentale che regola il prelievo fiscale è questa: «lo Stato non ha diritto ai beni dei cittadini se non in quanto sono necessari al bene comune e alla gestione statale» (10). Se infatti vale il principio generale «tanta libertà quanta è possibile, tanto Stato quanto è necessario» (11) possiamo allora trarne la norma specifica «tanta libertà economica quanta è possibile, tanto fisco quanto è necessario, ma non di più».

Dunque, come esistono limiti anche all'intervento statale nella vita civile, così esistono limiti anche all'imponibilità fiscale. Il criterio ce lo riassume Pio XII: «Lo Stato, in quanto incaricato di proteggere e difendere il bene comune dei cittadini, ha l'obbligo di ripartire fra loro solo pesi necessari e proporzionati alle loro risorse» (12). Per essere moralmente lecite e quindi obbligatorie, quindi, la tassazione deve avere tutte queste precise caratteristiche:

- essere giusta, ossia finalizzata a una causa onesta;

- essere necessaria, cioè indispensabile al bene comune;

- essere equa, ossia conforme alla giustizia commutativa;


- essere proporzionata alle possibilità dei contribuenti, ossia calcolata non in base ad astratti parametri matematico-statistici, ma sulle reali e concrete possibilità contributive della società civile (13).

Come infatti ribadisce Giovanni XXIII, «principio fondamentale in un sistema tributario giusto ed equo è che gli oneri siano proporzionali alla capacità contributiva dei cittadini» (14). Se ad una tassa manca anche una sola di queste caratteristiche, si può metterne in dubbio la liceità di richiederla e quindi il dovere di pagarla (15).

Si può aggiungere, come norma generale, che le tasse non possono gravare su tutto ciò che è strettamente necessario alla sussistenza (16): non solo a quella individuale, ma anche a quella familiare e sociale, come vedremo.

Quando si parla di tasse necessarie, bisogna guardarsi da un inganno. Lo Stato odierno spesso cede alla sleale abitudine di varare leggi fiscali vessatorie, giustificandole col pretesto di dover fronteggiare emergenze straordinarie che renderebbero necessaria una pressione fiscale esosa. In realtà manovre del genere vengono fatte di solito per tentare di tamponare i fallimenti provocati proprio da un'irresponsabile gestione centralistica dell'economia.

A questa slealtà bisogna obiettare che le tasse "straordinarie" non possono diventare una forma aggiuntiva di tassazione ordinaria, e quindi devono cessare con la fine dell'emergenza che le ha fatte nascere. Soprattutto, poi, queste tasse diventano illecite se l'emergenza stessa è stata provocata proprio da quelle scelte di politica economica socialista che a loro volta richiedono l'aumento della pressione fiscale: è un circolo vizioso, un puro pretesto per creare stati di emergenza crescente da sfruttare fiscalmente.

Comunque, come ammonisce Pio XII, «l'imposta non può mai diventare, per opera dei poteri pubblici, un comodo metodo per colmare i deficit provocati da un'amministrazione imprevidente» (17). Pertanto, «neppure in momenti di crisi estrema» la pressione fiscale può andare contro giustizia (18).

Può il fisco penalizzare la proprietà, la famiglia e la Chiesa?

Ovviamente no. Dovrebbe risultare ben chiaro che lo Stato non può usare la pressione fiscale per schiavizzare le citate "società intermedie", e tantomeno per opprimere le colonne portanti della società e della civiltà: la proprietà privata, la famiglia e la santa Chiesa.


Per quanto riguarda la prima, lo Stato non ha alcun diritto di usare la pressione fiscale come una forma di "lotta di classe" che miri a ridurre all'impotenza la proprietà privata. Basti pensare che, secondo la dottrina sociale della Chiesa, il prelievo fiscale può attingere dal reddito dei contribuenti, ma non può costringerli ad intaccare considerevolmente il loro patrimonio, che è la riserva economica di sicurezza che evita di scivolare nella misera.

Tantomeno il fisco può pretendere, sotto nessun pretesto, di prelevare dalle tasche dei contribuenti una percentuale di tasse così esosa da ridurli quasi in schiavitù, facendoli lavorare più per lo Stato che per sé. Altrimenti sarebbe come sostenere che la proprietà sia una concessione statale, che i cittadini debbano essere salariati dello Stato e che questo possa impadronirsi dei frutti del loro lavoro; ma questo è socialismo.

Inoltre, la pressione fiscale non può essere tanto forte da impedire lo sviluppo della libera iniziativa privata e soffocare il progresso dell'imprenditoria. Altrimenti, sarebbe come pretendere che i produttori non possano disporre dei loro beni, il cui uso apparterrebbe allo Stato; ma anche questo è socialismo. In tal modo, oltretutto, il bene comune viene gravemente danneggiato in quanto s'innesca la spirale della recessione economica e quindi si fomentano disoccupazione e povertà.

Già negli anni Trenta Pio XI ammoniva che «non è lecito allo Stato di pesare tanto con imposte e tasse esorbitanti sulla proprietà privata fino al punto da condurla quasi allo stremo, poiché, derivando il diritto di proprietà privata non da legge umana ma dalla legge di natura, lo Stato nuon può annientarlo ma solo temperarne l'uso armonizzandolo col bene comune» (20).

Negli anni cinquanta Pio XII ammoniva che «lo Stato non può esagerare all'eccesso i carichi tributarii che giungano ad esaurire i leciti benefici della proprietà privata» (21): infatti «spesso imposte troppo pesanti opprimono l'iniziativa privata, frenano lo sviluppo dell'industria e del commercio, scoraggiano i volenterosi»; per contro è necessario «eliminare dalla legislazione certe disposizioni dannose ai veri interessi degli individui e delle famiglie, come pure al progresso normale del commercio e degli affari» (22).

Gli studiosi di morale economica ritengono che, anche volendo tener conto delle numerose funzioni organizzative che lo Stato ha preteso - bene o male - di accentrare, il prelievo fiscale globale non può superare un tetto massimo valutabile attorno al 30-35% (ossia circa un terzo) del prodotto interno lordo: e questo, si badi bene comprendendovi tutte le forme di tassazione, con annessi contributi sociali (23). Invece, come dimostrano le cifre, la pressione fiscale italiana ha ampiamente sfondato questo argine: attualmente infatti sfiora il 50% del prodotto interno lordo, ma sale addirittura al 59% se teniamo conto delle varie forme di tassazione occulta; vale a dire, è come se il cittadino lavori per il fisco dal primo gennaio al 4 agosto di ogni anno, e solo dopo possa faticare per il proprio guadagno (24).

Attualmente la spesa pubblica arriva a consumare i 3/5 dell'intero reddito nazionale; questo dimostra che ormai non si può più parlare di prelievo, ma semmai di saccheggio fiscale, e che siamo in mano ad un potere politico per il quale la ricchezza, soprattutto in quanto reddito,è una sorta di "peccato sociale originale" che, non potendo essere brutalmente eliminato con l'espropriazione, va perlomeno punito con le tasse. Orbene, questo modo di procedere, tipico di uno Stato socialista, non è moralmente accettabile: «la determinazione di una soglia comporta, nei responsabili della politica economica e nei gestori della cosa pubblica, il dovere di ridurre la pressione fiscale quando la si sia nettamente superata» (25). E in Italia, come abbiamo visto, questo livello di guardia è stato da molti anni abbondantemente superato!

Per quanto riguarda la seconda colonna della società, ossia la famiglia, lo Stato non può usare la pressione fiscale come mezzo per attuare una politica anti-familiare, che miri a ridurre la culla della società a mero servizio sociale o ad agenzia produttiva a vantaggio primario della collettività. In questo modo, infatti, è lo stesso bene comune ad essere compromesso, bene comune che si basa innanzitutto sulla prosperità delle famiglie. In particolare, la legislazione fiscale, mediante imposizioni esose, non può assolutamente:


- impedire la costituzione di nuovi nuclei familiari;

- impedire di ottenere i beni necessari ad una vita dignitosa;

- impedire di assicurarsi una casa;

- impedire il ruolo svolto dalla donna, come casalinga, moglie, madre;

- penalizzare la generazione e la cura dei figli, del loro numero ed educazione;

- disgregare l'unità del focolare, favorendo i "singoli" e le separazioni;

- penalizzare le eredità, che sono il patrimonio di famiglia;

- tassare i beni di prima necessità, magari favorendo invece quelli futili;

- far pagare il doppio quei servizi pubblici che, se privatizzati, costerebbero la metà.


Purtroppo, sappiamo bene che tutti questi abusi non solo esistono nella pratica fiscale attuale, ma ne regolano il funzionamento secondo una ben precisa strategia antifamiliare.

Oggi molto più di allora, risulta significativo l'ammonimento rivolto da Pio XII ai governanti: «Astenetevi da queste misure (fiscali) che, a dispetto della loro elaboratezza tecnica, urtano e feriscono nel popolo il senso del giusto e dell'ingiusto, o che rilegano la sua forza vitale, la sua legittima ambizione di raccogliere il frutto del suo lavoro, la sua cura della sicurezza familiare: tutte considerazioni, queste, che meritano di occupare nell'animo del legislatore, il primo posto anziché l'ultimo» (26).

Infine, un solo accenno alla terza colonna della società: la Religione, ossia concretamente la Chiesa. Appare infatti fin troppo evidente che lo Stato non può impedire né ostacolare quelle condizioni economiche e fiscali privilegiate che favoriscono l'azione ecclesiale; e non parliamo solo dell'opera caritatevole o assistenziale, che fa comodo all'autorità ma anche di quella strettamente religiosa e d'insegnamento, che provoca immensi benefici in favore della società. Di conseguenza, è chiaro che lo Stato non ha diritto di ostacolare la generosità con cui i contribuenti sovvengono ai bisogni della Chiesa, anzi dovrebbe facilitarla con esenzioni e riduzioni anche fiscali.

E' importante notare che l'eccessiva pressione fiscale, ben lungi dal favorire lo Stato e l'onesta contribuzione da parte dei cittadini, danneggia il primo e scoraggia la seconda. Al contrario, «la garanzia giuridica dei contribuenti rispetto al fisco mira a consolidare i sistemi di salvaguardia, indispensabili non solo al contribuente, ma allo Stato stesso, che rischia, se trascura queste garanzie, di demoralizzare gli individui e di incoraggiarli all'evasione delle imposte e alla frode» (27). E' infatti noto che, in questi ultimi vent'anni, la crescita della pressione fiscale ha fatto crescere parallelamente anche l'evasione, vista da alcuni come legittima difesa, da altri come un buon pretesto per non pagare nemmeno il dovuto. Non è quindi l'evasione che causa la pressione fiscale, ma semmai il contrario.

Del resto, ingiustizia chiama ingiustizia: il cattivo esempio dell'esosità dello Stato ha prodotto il cattivo risultato della tirchieria di certi contribuenti.

Può lo Stato usare qualsiasi mezzo per riscuotere le tasse? No. Anche nei metodi per ottenere o verificare la riscossione delle tasse lo Stato è sottomesso a norme etiche. In generale «il sistema di controllo e di vigilanza non dev'essere oppressivo, poliziesco. Lo Stato democratico, neppure per quanto concerne la materia tributaria, può adottare i metodi tipici di quelli totalitari», ma deve seguire metodi innanzitutto onesti e leali, e poi possibilmente anche civili e rispettosi (28). «Una legislazione e una prassi fiscale basate sul timore o sul terrore, sulla pignoleria nel ricercare ad ogni costo un'infrazione e punirla, contraddice al principio dei buoni rapporti tra cittadini e fisco» (29).

Ad esempio, nel valutare il reddito imponibile del contribuente, il fisco non può basarsi su criteri puramente presuntivi. «La giustizia postula che l'erogazione di natura finanziaria, che lo Stato richiede ai cittadini contribuenti, sia di fatto, e non soltanto presuntivamente, rapportata al reddito, alla capacità contributiva di ciascuno» (30). E' per questo che i metodi di valutazione puramente presuntiva sono moralmente scorretti; il famoso redditometro, ad esempio, può essere uno strumento utile per scoprire certi evasori, ma non può certo valere come criterio per valutare l'imponibile di cittadini sottoposti a controllo. Infatti «gli strumenti presuntivi potrebbero non essere conformi alla giustizia contributiva, qualora fossero non indicativi per le autorità fiscali ma vincolanti per i contribuenti. Ciò vale in particolare quando il contribuente autonomo è costretto dalla legge a versare comunque l'aliquota prefissata dai parametri, la quale sia superiore al reddito effettivamente realizzato. Il legislatore non può obbligare a pagare quanto esso presume, ma quanto di fatto, per giustizia, deve pagare il contribuente» (31).

In ogni caso, nel punire le evasioni fiscali, le sanzioni pecuniarie devono essere realmente proporzionate alla quantità di denaro evasa, e soprattutto devono colpire le vere evasioni, ossia le frodi tentate per furbizia. E' invece sleale, come spesso oggi si usa, accanirsi su semplici inesattezze o scorrettezze tecniche nella dichiarazione fiscale dovute a imperizia o ignoranza, errori difficili da evitare in un campo che proprio gli stessi legislatori fiscali hanno a bella posta trasformato in un labirinto difficile da percorrere e pieno di trabocchetti.


E' profondamente sleale che il fisco dapprima costringa il contribuente a orientarsi su un terreno nebbioso e minato, eppoi lo punisca per aver commesso falli ed errori quasi inevitabili!

Più in generale, la lotta all'evasione fiscale deve attenersi a criteri di equità ben precisi: nemmeno qui il fine può giustificare i mezzi. E' noto che la Sinistra, che vive dell'invadenza e dell'esosità statali, preme per organizzare la pubblica delazione degli evasori, o presunti tali. Ma questa soluzione demagogica provoca molti più danni e ingiustizie che risultati.

Con la delazione, infatti, «i cittadini si trasformerebbero in agenti di polizia tributaria, in funzionari del fisco, còmpito che istituzionalmente compete ad altri, non a loro. La proposta è da scartarsi anche per evidenti motivi sociali: tra i cittadini si scatenerebbe un meccanismo che alimenterebbe rivalità, odii, tensioni, diffidenza, sfiducia. Anche i rapporti umani e sociali verrebbero compromessi (...) Se la denuncia fiscale da parte dei singoli cittadini interessati all'operazione, in cui venga evasa l'imposta o alterato il prezzo, suscita alcune fondate riserve, molte di più ne suscita la delazione. Questa è una vera e propria forma di spionaggio fiscale, a danno di terzi con i quali non si è instaurato alcun rapporto immediato gravato di ipoteca fiscale. (...) Nessuno Stato democratico potrà autorizzare i privati cittadini allo spionaggio fiscale e alla delazione» (32).

Tali pratiche, infatti, servono solo ad aggravare l'oppressivo controllo socialista sull'economia della società, non certo a scovare e punire i veri evasori, che troveranno pur sempre una via d'uscita, né a risanare il deficit dello Stato, dovuto principalmente all'enormità delle spese pubbliche imposte dalle richieste avanzate verso un potere che, dovendo controllare tutto, deve anche accontentare tutti.

Note:

(1) Cfr. Eberhard Welty O.P. Catechismo sociale, Ed Paoline, Chieti 1966, vol II § 81.

(2) Pio XII, Discorso del 2 ottobre 1948.

(3) Cfr. G. Concetti O.F.M., Etica fiscale, Piemme, Casale Monferrato 1995, p.5 In linea di massima seguiamo le valutazioni espresse in questo recente studio del teologo moralista dell'Osservatore Romano, fra i pochissimi apparsi in campo cattolico.

(4) Cfr. ad es. La Ciudad Catòlica, El principio de subsidiariedad, Speiro, Madrid 1982.


(5) G. Concetti, op.cit, p. 17.

(6) J. Azpiazu S.J., L'uomo d'affari, Edizioni La Civiltà Cattolica, Roma 1953, p. 422.

(7) Pio XII, Discorso del 2 ottobre 1948.

(8) G. Concetti, op.cit, pp. 16-17.

(9) G. Concetti, op.cit, p. 67.

(10) J. Azpiazu, op. cit, p. 420.


(11) Mons. J. Messner, Etica social, Rialp, Madrid 1967, p. 338.

(12) Pio XII, Discorso del 2 ottobre 1956.


(13) J. Azpiazu, op. cit, p. 421.

(14) Giovanni XXIII, Enciclica Mater et magistra, n. 37.

(15) J.J. Moràn, La propriedad y el fisco, su "Verbo", n.187, p. 918.

(16) Mons. G.B. Guzzetti, La morale cattolica, vol. III, p. 3^, sez. 2, cap. 3.

(17) Pio XII, Discorso del 2 ottobre 1956.

(18) E. Welty, op. cit, p.232.

(19) E. Welty, op. cit, p.233.

(20) Pio XII, Enciclica Quadragesimo anno, n. 49.


(21) Pio XII, Discorso del 9 novembre 1957.

(22) Pio XII, Discorso del 2 ottobre 1956.

(23) G. Concetti, op.cit, p. 34.

(24) Cfr. ad es. A. Martino, Stato padrone. La schiavitù fiscale, Sperling & Kupfer, Milano 1997, pp. 23-40.

(25) G. Concetti, op.cit, p. 39.

(26) Pio XII, Discorso del 2 ottobre 1948.

(27) Pio XII, Discorso del 2 ottobre 1956.

(28) G. Concetti, op.cit, p. 62.


(29) G. Concetti, op.cit, p. 88.

(30) G. Concetti, op.cit, p. 23.

(31) G. Concetti, op.cit, p. 82.

(32) G. Concetti, op.cit, pp. 89-90.