mercoledì 29 febbraio 2012

European Stability Mechanism



Dobbiamo assolutamente capire che cos'è l'ESM (European Stability Mechanism) come funzionerà, chi lo controllerà, che influenza avrà nel determinare la politica economica degli Stati europei, che garanzie democratiche avranno i cittadini europei rispetto al corretto utilizzo di questo nuovo strumento finanziario.

La BCE, come sappiamo, per vincoli di statuto non può finanziare il debito degli Stati Europei cioè non può esercitare il ruolo di prestatore di ultima istanza.

L'ESM non avrà questi vincoli: sarà finanziato dagli Stati e potrà acquistare i bond degli Stati (in difficoltà) dettando le sue condizioni.

Sarà, di fatto, un prestatore di ultima istanza ma senza il potere di battere moneta che rimane esclusivo appannaggio della BCE.

Noi Cittadini Europei abbiamo il diritto / dovere di conoscere e comprendere tutti i dettagli di questo nuovo importante strumento di governance finanziaria del territorio in cui viviamo per essere certi che questa governance sia svolta esclusivamente nei nostri interessi e non sia l'ennesimo giochetto fatto alle nostre spalle dai nuovi sovrani della finanza globalizzata.

Informiamoci e cerchiamo di capire, non facciamo i citrulli.

... 

Il Trattato che istituisce lo ESM si può scaricare da questo indirizzo:


e in Italiano:


http://www.european-council.europa.eu/media/582889/08-tesm2.it12.pdf


Riporto il testo degli articoli più significativi.


Notate, in particolare, l'Articolo 32 che descrive i privilegi e le (incredibili) immunità concesse a questo nuovo organismo finanziario !


Non mi pare si parta con il piede giusto per quanto riguarda la trasparenza e la tutela democratica.


ARTICOLO 3 Scopo
L'obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.

ARTICOLO 8 Stock di Capitale autorizzato
1. Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 700 000 milioni di EUR. Esso è suddiviso in sette milioni di quote, ciascuna del valore nominale pari a 100 000 EUR, sottoscrivibili in conformità al modello di contribuzione iniziale di cui all’articolo 11 e calcolato nell’allegato I.
2. Lo stock di capitale autorizzato è composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 000 milioni di EUR. Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni.
3. Le quote di capitale autorizzato non sono in alcun modo gravate da oneri, pegni ed ipoteche e non sono trasferibili, fatta eccezione per i trasferimenti conseguenti alla rimodulazione del modello di contribuzione di cui all’articolo 11 in misura necessaria a garantire che la ripartizione delle quote corrisponda al modello modificato.
4. I membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria quota di capitale autorizzato in conformità al modello di contribuzione di cui all’allegato I. Essi provvedono in tempo utile al versamento delle quote di capitale richiamato secondo le modalità stabilite nel presente trattato.



ARTICOLO 12 Principi 
1. Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite

ARTICOLO 32 Status giuridico, privilegi e immunità 
1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività.
2. Il MES è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica per:
a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;
b) stipulare contratti;
c) convenire in giudizio; e
d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.
3. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.
4. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.
5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.
6. I locali del MES sono inviolabili.
7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunità riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali di un membro del MES.
8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.
9. Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.



...

Perchè nessuno ci sta spiegando il significato e le implicazioni di questo nuovo trattato in televisione o sui media mainstream ? 

Perchè dobbiamo sempre faticare come dei pazzi per conoscere gli estremi di queste "manovre" che poi, alla fine, condizionano pesantemente la nostra vita quotidiana ?

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Qui c'è il testo in italianohttp://www.european-council.europa.eu/media/582889/08-tesm2.it12.pdf

Seguono altri link utili per approfondire:








RAPPORTI TRA STATO E CHIESA POTERE TEMPORALE E SPIRITUALE (III)




Il modernismo politico o cattoliberalismo vuole Chiesa e Stato separati e indipendenti.
La dottrina cattolica tradizionale e costante, invece, ha sempre affermato che, secondo lordinamento divino, i due potere devono essere distinti, ma non separati, e, benché
autonomi nella sfera della propria specifica competenza, non sono indipendenti tra loro, ma subordinati in ragione del fine: temporale quello dello Stato, eterno quello della Chiesa, il che rende la Chiesa superiore allo Stato tanto quanto il Cielo sovrasta la terra(S. Giovanni Crisostomo).
Abbiamo seguito nelle prime due parti (qui et qui) di questo studio questa dottrina da Nostro Signore Gesù Cristo e i Suoi Apostoli fino al Medioevo allorché, grazie alla costituzione di Nazioni cristiane e alla loro collaborazione subordinata, la Chiesa poté mettere in atto il suo insegnamento e penetrò dei princìpi cristiani tutte le istituzioni politiche e sociali. Fiorì così la Cristianità, che è lattuazione concreta della forma cristiana della società civile, il cui codice, anche setroppo spesso violato in pratica, […]pur rimaneva come un richiamo e come una norma, secondo la quale giudicare gli atti della Nazioni(PioXI,Urbi Arcano).

3a PARTE
V- I TEOLOGI CATTOLICI DEL XVI SECOLO
Dopo gli attacchi protestanti di LUTERO e di CALVINO (XVI secolo)assistiamo a una forte riscossa del pensiero cattolico grazie ai grandi teologi domenicani e gesuiti della seconda scolastica italiana e soprattutto spagnola, i quali, tuttavia, dovendo tener conto del mutamento dei tempi, cercarono di presentare la dottrina cattolica in maniera più dolce,indiretta, come essi stessi si esprimono.

I DOMENICANI

TOMMASO de VIO o il CAJETANUS O.P. (+1534)
Secondo questo cardinale detto il Gaetano perché nato a Gaeta, il potere del Papa riguarda direttamente le cose spirituali, ma non è un potere diretto in ordine alle cose temporali e coglie il temporale solo in vista dello spirituale ossia indirettamente.
Quindi il Papa possiede un potere supremo sul temporale, ma lo possiede in ordine alle cose spirituali(in ordine ad spiritualia), e non direttamente in ciò che concerne il temporale in sé seu secundum seipsa temporalia (1).

FRANCISCO de VITORIA O.P. (+1546)
Si rifà al Gaetano e a Torquemada,negando largomento delle due spade e stabilendo la teoria del potere pontifìcio indiretto nelle cose temporali e scrive: Papa non est dominus civilis totìus orbis [...] habet potestatem temporalem in ordine ad spiritualia(Il Papa non è il signore civile di tutto il mondo [] ha il potere temporale in ordine alle cose spirituali)(2).

DOMENICO SOTO O.P. (+1560)
Afferma la distinzione dei due poteri e il primato del potere spirituale,ma il Papa non è il signore di tutta la terra nellordine temporale(dominus totìus terrae in temporalibus),anzi non è neppure così superiore da poter istituire i re; tuttavia può destituire i re cristiani ratione peccati in virtù del suo potere spirituale che si serve del temporale come di uno strumento. Egli si allontana sia da Vitoria che da Torquemada (3).
La scuola domenicana, e anche GIOVANNI da S. TOMMASO O.P (+1644) seguono le formule più soffici di Vitoria e Torquemada.
I GESUITI

S. ROBERTO BELLARMINO S.J. (+1621)
Questo santo Dottore della Chiesa si trova di fronte allEuropa rovinata dal Protestantesimo. Egli distingue i due poteri e conferisce un primato al potere spirituale; ritiene che direttamente, di diritto divino, il Papa non ha nessun potere temporale,ma lo ha indirettamente perché ha il potere sovrano di disporre, per
fini spirituali, dei beni di tutti i cristiani.Il potere spirituale non deve
ingerirsi delle cose temporali, tranne ratione peccati e in tal caso sino alla scomunica. Per quanto concerne le due spade afferma che linterpretazione di S. Bernardo e Bonifacio VIII è mistica e non letterale; per Bellarmino la teoria del potere
indiretto del Papa in temporali bus è teologicamente certa.

FRANCISCO SUAREZ S.J. (+1617)
La sua teoria è molto simile a quella del Bellarmino se non identica.Nel 1613 scrisse la Defensio fidei catholicae et apostolicae ad versus anglicanae sectae errores, per confutare
Giacomo I dInghilterra. La Chiesa universale è per Suarez - superiore agli Stati particolari: La dipendenza di un potere da un altro può essere detta diretta o indiretta.
È indiretta quando deriva solo dal fatto che lautorità da cui un certo potere dipende ha un fine più nobile ed è in se stessa unautorità superiore e più venerabile. Ecco perché la sovranità della Chiesa sui principi temporali è di tal natura da giustificare
lintervento del suo capo, il Papa, nella sfera temporale solo in maniera indiretta e solo quando è in gioco lordine spirituale. Tale potestas indirecta consente di impedire
al potere civile di mettere in pericolo con le sue leggi la salvezza delle anime e di ostacolare il funzionamento delle istituzioni ecclesiastiche. È una potestas... anche coactiva, vale a dire essa... può anche costringere i principi cristiani con le proprie
sanzioni, se occorre, sino alla loro deposizione(4).
In breve, Suarez rivendica per il romano Pontéfice una vera giurisdizione sullo Stato, ma essa è da usare solo indirettamente, ossia in casi eccezionali, ratione peccati, quando
la salus animarum è messa in pericolo dallo Stato; pertanto non è un potere diretto in temporalibus che il Papa ha, e che non vuol usare abitualmente; ma è un potere che interviene indirettamente solo per motivi spirituali.
La tesi del Bellarmino fu sul punto di essere condannata da Sisto V, ma questi morì. Il suo successore Clemente VIII, considerando la questione ancora aperta, preferì lasciare
la libertà di seguire sia la tesi del potere diretto, ma non esercitato,sia quella del potere solo indiretto(ratione peccati) in temporalibus.
Da tollerata la tesi del Bellarmino divenne, pian piano, comune nelle scuole cattoliche e gli autori della terza scolastica, esperti in diritto pubblico ecclesiastico (Zigliara, Zubizarreta,Garrigou-Lagrange, Liberatore,Ottaviani, Cappello)(5), seguono per lo più la tesi di Bellarmino-Suarez; alcuni quella dei domenicani della seconda scolastica (per esempio Maritain, prima della svolta liberal-democratica dellUmanesimo integrale del 1936)(6).

UNA FIGURA CONTROCORRENTE

CELSO MANCINI
Nato in Ravenna, non si sa in quale anno, morto ad Alessano nel 1612, il Mancini insegnò per diciassette anni negli istituti della Congregazione dei Canonici Lateranensi a partire dal 1555. Nel 1596 fu stampato il suo De juribus principatuum, in cui, rivisitando la teologia e il magistero ecclesiastico, difende la teoria del potere diretto del Papa in temporalibus ; nel 1597 fu nominato da Clemente VIII vescovo di Alessano in Puglia, dove morì nel 1612 (7).
La posizione di Mancini a favore della tradizionale [] teoria della doppia potestà papale è senza riserve [...] per Celso Mancini se i sommi sacerdoti dellAntico Testamento ebbero il potere regale [...], tanto più sarà detenuto dal Vicario di Cristo
[...] e perciò non ha base la distinzione tra potestà diretta ed indiretta,affermata da molti teologi [della seconda scolastica, compresi il Bellarmino
e il Suarez -nda](8).
In realtà Celso Mancini ebbe il coraggio di riaffermare una dottrina scomoda in unepoca difficile. E se Clemente VIII lasciò libertà di seguire la tesi del potere solo indiretto nelle cose temporali ratione peccati, se non condannò la tesi bellarminiana,elogiò e promosse vescovo Celso Mancini, che aveva riparlato di potere diretto in temporalibus. Oggi, gli autori cattolici, specie se ecclesiastici, hanno una certa vergogna a riconoscere che la Chiesa ha insegnato di avere un potere diretto anche in temporalibus. Si legga, ad esempio, il padre Cappello:Il sistema del potere diretto o ierocrazia,fu proposto per primo da Giovanni di Salisbury (+1180)... da
Agostino Trionfo (+1328)... esso è falso(9). La stessa negazione si trova nei manuali del cardinale Alfredo Ottaviani, che scrive: la Chiesa non ha mai rivendicato il potere diretto nelle cose temporali [...] nel medioevo, alcuni dotti, con argomenti
molto deboli, affermarono la dottrina del potere diretto della Chiesa nelle cose temporali: Egidio Romano, Giacomo da Viterbo, Agostino Trionfo e Giovanni da Salisbury [...], ma alla Chiesa non appartiene il potere diretto in temporalibus(10). Come abbiamo visto, le cose non stanno così. Se è lecito non condividere la tesi del potere diretto
in temporalibus, avendo la Chiesa lasciato ai teologi libertà sull argomento,non è esatto, però, affermare che la tesi ierocratica non appartiene alla Chiesa, ma soltanto a qualche erudito medioevale. Ne consegue che, per trovare la verità su questa questione, è necessario ricorrere ai testi di filosofia politica scritti da laici e andare alle fonti. È quel che ha fatto Oscar Nuccio nella sua Storia del pensiero economico italiano
(Sassari, Gallizzi, 1984-1992, 7 tomi)ed è quel che fece in piena Riforma anche Celso Mancini che confutò le teorie mitigate di Suarez e Bellarmino basandosi sui testi dei Papi.

UN’«ATTENUAZIONE» INUTILE

Alcuni scrittori cattolici come il Bellarmino scrive Sidney Ehler fornirono... uninterpretazione della plenitudo potestatis papale parzialmente modificata rispetto alle vedute medievali. La teoria del Bellarmino è nota come teoria del potere indiretto
del Papa, o della potestas indirecta.[Per BONIFACIO VIII invece] 1) Ogni potere, sia spirituale che temporale, appartiene in linea di principio alla Chiesa. 2) Essa si riserva lesercizio del primo e lascia il secondo ai sovrani.3) Il Papa gode di un diritto generale di controllo, di giurisdizione e di pena sul potere secolare, che comporta la facoltà di deporre i sovrani. Nellambito di questo sistema, il card. Bellarmino distingueva tra il potere diretto del Papa sulla Chiesa [...], ed un potere indiretto sui re nella sfera temporale [...].Questa teoria, confrontata con la dottrina medievale appare senza dubbio come una notevole attenuazione dellintransigenza dellUnam sanctam. [...]. Ma perfino questa versione temperata della giurisdizione
romana riusciva affatto inaccettabile a Giacomo I dInghilterra, che era stato il teorico della monarchia di diritto divino [...] che venne realizzata solo da Luigi XIV in Francia[...]. Luigi XIV si servì della Chiesa come di un importante strumento utile ad assicurare la stabilità del regime(11).
In realtà Suarez volle temperare la dottrina cattolica di fronte alle pretese regaliste del suo sovrano Filippo II e S. Roberto Bellarmino,grande avversario del protestantesimo,seguì la strada di Suarez, a causa penso dello spirito dellOrdine religioso al quale entrambi appartenevano (la Compagnia di Gesù) e per non perdere anche lappoggio dei sovrani cattolici, non ancora inghiottiti dal luteranesimo.
Inutilmente, però. Oramai i sovrani assoluti, anche se cattolici, avevano preso una strada che non tollerava neppure la teoria del potere indiretto della Chiesa nelle cose temporali e non volevano essere soggetti, neppure indirettamente, a Cristo e al suo Vicario in terra.
Labbé Maurel ci offre in poche pagine un quadro dellevoluzione storica dei rapporti Chiesa-Stato:1°) Nei primi tre secoli, ossia la nascita della Chiesa, i due poteri erano indipendenti, poiché limpero romano perseguitava la Chiesa.
2°) Da S. Agapito a S. Gregorio VII (IV-XI sec.), l’adolescenza della Chiesa, il potere indiretto della Chiesa cerca di penetrare sempre più nella Società civile.
3°) Da S. Gregorio VII a S. Pio V(XI- inizio XVI sec.), l’età matura e l’apogèo della Chiesa, il potere diretto in temporalibus sboccia e dà luogo alla Cristianità medievale.
4°) Con lavvento delleresia protestante in gran parte dellEuropa(seconda metà del XVI sec.), la decadenza della Chiesa, [in realtà i prodromi risalgono già a Marsilio, Occam e allUmanesimo fine XIV-XVsec., nda] si ritorna al potere indiretto(Bellarmino e Suarez).
5°) Con la rivoluzione francese(XVIII sec.), la persecuzione assassina (si fieri potest) della Chiesa, il potere della Chiesa sullo Stato è quasi nullificato, come nei primi tre secoli(12). Di fronte a questo ritorno al paganesimo la Chiesa non ha rinunciato alla sua dottrina tradizionale sui rapporti Chiesa-Stato. Perché la scristianizzazione dellEuropa e lindifferenza degli Stati hanno reso impossibile lattuazione di Società cristiane normalmente costituite, la Chiesa esercita il suo potere in temporalibus nellunica forma che le è tuttora possibile, indirizzandosi,cioè,direttamente ai fedeli per richiamarli ai loro doveri nella vita
politica e sociale, ma la sua dottrina non muta così come non muta, nonostante
le umane deviazioni, il pi- ano divino sullordinamento della società.
Lattenuazione operata dai Domenicani e dai Gesuiti dopo la pseudo- riforma protestante si rivela ancor più inutile se si considera che la tesi del potere indiretto, concede al potere spirituale quasi le stesse prerogative della tesi della
plenitudo potestatis ossia del potere diretto in temporalibus, posseduto da Cristo e dal Papa ma non esercitato e delegato ai principi laici.
Padre Felice Maria Cappello S.J., che segue la tesi del Bellarmino, dimostra che il potere indiretto si estende a tutte le cose che hanno relazione alla salus animarum; se
nelle questioni temporali si trova qualcosa che ha rapporto con lo spirituale, e quasi sempre o molto spesso è così, sempre e necessariamente entra in gioco la giurisdizione
della Chiesa. Inoltre, il potere indiretto è una vera e propria giurisdizione,con il triplice potere legislativo,giudiziario e esecutivo. In virtù del potere indiretto il Papa può correggere,abrogare, cambiare le leggi civili, può sciogliere i sudditi dal
vincolo di obbedienza al principe malvagio, può deporre i principi cattivi:il Papa può abrogare, correggere e mutare, per il suo potere indiretto nelle cose temporali, le leggi civili; può fare egli stesso delle leggi civili, se il principe non ne fa di buone e si rifiuta di farle, ammonito dalla Chiesa; se lo Stato non pronunzia giudizi civili retti, la Chiesa può sollecitarlo a emetterli, se lo Stato non ottempera alla richiesta della Chiesa, essa può riformare le sentenze, annullare i giudizi e pronunciarli; il Papa può sciogliere i sudditi dallobbedienza al principe; può deporre i principi, a causa dei loro scandali o perché sono perniciosi alla salvezza delle anime(13).
Il cardinale Ottaviani, a sua volta,specifica che la legislazione civile deve essere formata di modo da non contraddire la legislazione canonica;in caso di conflitto tra legge civile e ecclesiastica, è questultima che prevale; lo Stato è obbligato ad
aiutare la Chiesa, e quindi deve mettere a sua disposizione i mezzi temporali, sino allausilio della forza armata o del braccio secolare; infine la protezione dello Stato non comporta nessuna giurisdizione sulla Chiesa(14). E conclude: la Chiesa è superiore allo Stato, per la superiorità del suo fine. Infatti i fini delle società specificano il loro grado e valore di modo che la società che persegue il fine supremo e ultimo è la più nobile, non essendo ordinata a nessun altro fine, e questa è la Chiesa,il cui fine, nobilissimo e supremo, è la felicità eterna. Così la Chiesa è tanto superiore allo Stato, come il cielo alla terra(15).

CONCLUSIONE
Purtroppo, comè facilmente constatabile linsegnamento del Concilio Vaticano II e del post-concilio è la negazione della dottrina cattolica che la Chiesa ha sempre professata,anche nella sua forma più mitigata.Il modernismo sociale (non meno di quello dogmatico) è penetrato quasi dappertutto ed ha invaso anche il santuario. Cosa fare? Restare fedeli a ciò che la Chiesa ha sempre detto e fatto (S. Vincenzo da Lerino Commonitorium,III) e ripudiare ogni forma di demo[nio]-cristianità per tendere allideale della cristianità integrale.

Alberico
(fine)

Note: 
1 CAJETANUS, Apologia tractatus de comparata auctoritate Papae et concilii, trattato II, part. 2ª, cap. XIII, Lyon, 1541.
2 F. DE VITORIA O.P., De Indis recenter inventis, Salamanca, 1565, sect. I, 7, pag. 226.
3 Cfr. D. SOTO O.P., In IVum Sent., dist. XXV, q. II, Venezia, 1584, pagg. 66-74.
4 J. J. CHEVALIER, op.cit., vol II, pagg. 140-141.
5 Cfr. R. GARRIGOU-LAGRANGE O.P., De Revelatione, vol. II, Roma-Parigi, Ferrari-Gabalda, 1918, pagg. 415-454. F. M. CAPPELLO S.J., Summa Juris Publici Ecclesiastici, op. cit. , pagg. 164-291. A. OTTAVIANI, Institutiones Juris Publici Ecclesiastici, vol. II, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del vaticano, ed. 4ª, 1940, pagg. 77-235. A. OTTAVIANI, Compendium Juris Publici Ecclesiastici, ed 4ª, Typis Polyglottis Vaticanis, 1954, pagg. 259-405. M. LIBERATORE S.J., La Chiesa e lo Stato, Napoli, Giannini, 1872. M. LIBERATORE S.J., Il Diritto Pubblico Ecclesiastico, Prato, Giachetti, 1887. F.M. CAPPELLO S.J., Chiesa e Stato, Roma, Ferrari, 1910. V. ZUBIZARRETA, Theologia dogmatico-scholastica ad mentem Sancti Thomae Aquinatis, Vitoria, 1948, vol. III, N° 873-874.
T.M. ZIGLIARA O.P., Summa Philosophica, vol. III, Ethica, Roma, 1856, Propaganda Fide, pagg. 247-267. J.MARITAIN, Primauté du Spirituel, Paris, Plon, 1927, pagg. 11-205. A. OTTAVIANI, Doveri dello Stato cattolico verso la Religione, 2 marzo 1953, Libreria del Pontificio Ateneo Lateranense. A. DE CASTRO MAYER, Carta Pastorale sulla Regalità di N.S.G.C., (8 dicembre 1976), in “ Catolicismo” , n° 314, febbraio 1977, ed. Vera Cruz, San Paolo, 1977. R.F. RORBACHER, Storia universale della Chiesa cattolica, Marietti, Torino, 4ª ed., 1872-1873. Cfr. vol. VII, pagg. 579-737 (Gregorio VII); vol. IX, pagg. 111-333 (Innocenzo III); vol. IX, pagg. 759-831 e vol. X, pagg. 121-210 (INNOCENZO IV); vol. X, pagg. 486-574 (BONIFACIO VIII). A. FLICHE- V. MARTIN, Storia della Chiesa, SAIE, Torino, 3ª ed., 1972-1976. Cfr. vol. VIII, pagg. 77-227 (Gregorio VII); vol. X, pagg. 17-275 (Innocenzo III); vol. X, pagg. 557-568 (Innocenzo IV); vol. XI, pagg. 130-173 (Bonifacio VIII) AA. VV., Enciclopedia dei Papi, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, II vol., Roma, 2000. Cfr. pagg. 204-209 (Gregorio VII); pagg. 330-348 (Innocenzo III); pagg. 390-393 (Innocenzo IV); pagg. 478-491 (Bonifacio VIII). H. JEDIN, Storia della Chiesa, Jaca Book, Milano, 1980. Cfr. vol. IV, pagg. 479-500 (Gregorio VII); vol V/1, pagg. 194-215 (Innocenzo III); pagg. 390-404 (Bonifacio VIII). n.
6 J. MARITAIN, Primauté du Spirituel, Paris, Plon, 1927. Cfr. F. RUFFINI, Relazioni tra Stato e Chiesa, Il Mulino, Bologna, 1974, pagg. 125-137. J. B. LO GRASSO S.J., Ecclesia et Status. Fontes selecti. Historiae Juris Publici Ecclesiastici, 2ª ed., Gregoriana,
Roma, 1952. L’Umanesimo integrale di Maritain ha fortemente influenzato CHARLES JOURNET, che ne L’Eglise du Verbe incarné, vol. I, La hiérarchie apostolique, rist. della 3ª ed. 1962, Saint-Augustin, Chirat, St-Just-La- Pendue, 1998, affronta il problema dei rapporti tra Stato e Chiesa, da pag 398 a pag. 618, in maniera prolìssa e soporosa, con una terminologia che non è strettamente scolastica, nascosta dietro molte citazioni di S. Tommaso, e che veicola un pensiero che non è quello cattolico tradizionale, ma catto-liberale. Egli non accetta, praticamente, senza dirlo troppo chiaramente, neppure la dottrina del Bellarmino sul potere indiretto, ma si ispira alla Nuova Cristianità di Maritain.
7 ENCICLOPEDIA ITALIANA, vol. XXII, col 85, Roma, 1949.
8 O. NUCCIO, Celso Mancini interprete del riformismo cattolico: aspetti del pensiero politico sociale, in «La seconda chiesa matrice di Tricase nel Sei- Settecento», Convegno di studi, Tricase, 19 giugno 1999, Mario Congedo editore, pagg. 49-74, passim.
9 F. M. CAPPELLO, Summa juris publici ecclesiastici, op. cit., pagg. 166-167 e 170-174.
10 A. OTTAVIANI, Compendium juris publici ecclesiastici, op. cit., pagg. 335-342.
11 SIDNEY Z. EHLER, Breve storia dei rapporti tra Chiesa e Stato, Vita e Pensiero, Milano, 1961, pagg. 81-84.
12 J. MAUREL, Somme contre le Catholicisme liberal, Paris-Bruxelles, 1876, tomo II, pag. 588. (Du pouvoir direct des Papes).
13 Cfr. F. M. CAPPELLO S.J., Summa Juris Publici Ecclesiastici, op. cit. , pagg. 190-201, passim (De extensione potestatis indirectae).
15 Ibidem, pagg. 103-104

Tratto da  Si, si, no, no Anno XXXV n. 2; 31 Gennaio 2009 pagg. 1-4